Sulla tregua fiscale 2023 arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria.
L’Agenzia, con un’apposita circolare del 20 marzo 2023, fornisce delle indicazioni sulle misure salva-cartelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: dalla regolarizzazione delle violazioni formali al cosiddetto “ravvedimento speciale”, fino all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate.
In questo articolo vi illustriamo, in modo chiaro e dettagliato, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale 2023 e sulle procedure previste.
Indice:
TREGUA FISCALE 2023: I CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i dubbi sulla tregua fiscale 2023, ossia il pacchetto di misure che permette ai contribuenti in difficoltà di definire i rapporti con il Fisco in maniera vantaggiosa. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che vi spieghiamo in questa guida, hanno infatti suscitato numerose perplessità negli ordini professionali e dalle associazioni di categoria e l’Agenzia ha riposto in tal senso. Il documento di prassi, tra l’altro, contiene anche le risposte ai quesiti formulati in occasione del VI forum nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
In particolare, la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 contiene indicazioni su:
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il cosiddetto “ravvedimento speciale”;
- l’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la definizione delle liti pendenti;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale;
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo insieme cosa si legge nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale 2023.
LE RISPOSTE SULLA TREGUA FISCALE 2023
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulle diverse misure di tregua fiscale 2023 introdotte dall’ultima Legge di Bilancio risolvono diverse questioni aperte. Vediamo quali sono.
1) REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
Riguardo alla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), in materia di IVA, la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 considera “formali”, quindi sanabili, i seguenti atti:
- l’invio delle fatture elettroniche allo SdI (Sistema di Interscambio) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta;
- l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
L’errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.
2) RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 174 a 178). Tale procedura consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
3) DEFINIZIONE AGEVOLATA ACCERTAMENTO
La Legge di Bilancio 2023 (commi da 179 a 185) ha, inoltre, previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Sull’argomento la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
Inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
4) DEFINIZIONE LITI PENDENTI
Per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 chiarisce alcuni dettagli:
- in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022, ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni di cui all’articolo 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (reclamo o mediazione), la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia;
- la definizione della lite ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 130 del 2022, in relazione a uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non è un ostacolo alla definizione delle liti pendenti come definita dalla Legge di Bilancio 2023;
- nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per gli interessati procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato;
- per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15% del valore della controversia.
La Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 chiarisce, inoltre, che:
- la presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite;
- l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata;
- con riferimento alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218), la trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.
5) REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE
In tema di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 precisa che:
- qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate, nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale si applica l’articolo 15-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- nel caso di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023. Le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
6) DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI RISCOSSIONE
La Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 relativa alla tregua fiscale 2023 interviene anche sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252). In particolare, il documento di prassi stabilisce che nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo tributarie.
Sui rapporti con le precedenti definizioni, l’AdE nella Circolare specifica che:
- nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione;
- in caso di adesione alla “rottamazione quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento;
- possono essere oggetto della “rottamazione quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”. Ciò, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.
LA GUIDA ALLA TREGUA FISCALE 2023
Mettiamo a vostra disposizione la nostra guida sulla tregua fiscale 2023 sancita dalla Legge di Bilancio 2023 in cui trovate informazioni su regole, scadenze e procedura di domanda. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere anche il testo integrale della Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 (Pdf 628 Kb).
FONTE TICONSIGLIO.COM
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