Passi carrai da pagare anche se a raso. Il giudice del tribunale dà torto ai cittadini che avevano fatto causa al Comune

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Il canone del passo carraio, anche se a raso, va pagato. Tutta colpa di una una lettera iniziale: tra la “c” di Cosap e la “t” di Tosap sta la differenza tra pagare e non pagare.Così ha stabilito il giudice del Tribunale di Ferrara, che ha depositato la sentenza sulla causa civile promossa da una ventina di persone contro il Comune di Ferrara e di riflesso contro l’Ica, la società di riscossione che ha addebitato il canone Cosap per l’occupazione di suolo pubblico. A far pendere la bilancia dalla parte del Comune sono le normative che stanno alla base dalla Tassa (Tosap) e del Canone (Cosap) sull’occupazione del suolo pubblico.I cittadini chiedevano la revoca del canone Cosap per gli anni dal 2007 al 2011, l’annullamento degli avvisi di accertamenti e la restituzione delle somme pagate. I legali dei cittadini hanno sostenuto che «il passo carraio a raso non integra una occupazione di suolo pubblico» e che mancando un rapporto concessorio nessuno può essere obbligato dall’amministrazione comunale a pagare somme che «per legge dovrebbero essere obbligatoriamente previste e quantificate in atto di concessione», atto che nel caso non esiste. Ma soprattutto hanno invocato l’articolo 44 della legge 507/1993 (legge istitutiva della Tosap) in cui si stabilisce che un passo carraio è tale «se prevede l’esistenza di un manufatto inteso a facilitare l’accesso alla proprietà privata». Poichè i passaggi a raso sulla pubblica via non hanno manufatti non possono essere considerati passai carrai e quindi non si deve pagare alcun canone al Comune.Questa argomentazione, oltre che dagli avvocati del Comune e di Ica, è stata respinta dal giudice. Purtroppo per i cittadini non si può invocare la Tosap se in ballo c’è la Cosap. La Cosap è stata istituita con legge n.446 del 1997 e l’articolo 63 – come rammenta il giudice nelle motivazione della sentenza – «ha stabilito che province e comuni possano prevedere con propri regolamenti il pagamento di un canone per l’occupazione di strade, aree e spazi sottostanti e soprastanti…». E l’articolo 5 regolamento del Comune di Ferrara dà questa definizione di passo carraio: «ogni accesso anche a raso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli». Il regolamento non fa distinzioni tra passi carrabili visibili e invisibili e la legge del 1997 concede questa possibilità.Il giudice richiama al riguardo anche la sentenza emessa dalla Cassazione il 19 agosto 2003 con la quale, a proposito di occupazione del suolo pubblico, si fa una netta distinzione tra Tosap e Cosap: per la Tosap serve «la materiale occupazione del suolo pubblico»; nel caso della Cosap, invece, il canone trova fondamento in un provvedimento amministrativo, qual è il regolamento comunale.Il giudice ha dato torto ai cittadini, ma non ha accollato loro le spese processuali: «La natura interpretativa delle questioni affrontate – scrive il giudice – suggerisce la compensazione integrale delle spese». Detta in altri termini, è così fatica raccapezzarsi tra leggi, sentenze e circolari ministeriali che non si può infierire su chi soccombe. Si fa alla romana: ognuno paga i suoi avvocati.

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