Comitato “Torre di Mola” – Associazione “Ioamoformia”: “Movida senza regole a Mola, il TAR condanna il Comune”

veduta panoramica formia lazio

E’ veramente singolare che il Comune di Formia, malgrado ripetute richieste, non abbia mai voluto ricevere il Comitato Torre di Mola e l’Associazione “Ioamoformia”. Eppure il centro storico di Mola, divenuto luogo di movida e ristorazione presenta problemi di vera e propria invivibilità. Rumori ad ogni ora del giorno e della notte, veri happening notturni condotti in strada, abbandono di rifiuti, fumi non controllati, macchine che attraversano il centro storico a velocità sostenuta, in strade che non hanno marciapiedi.

E’ già paradossale che i cittadini e i comitati hanno dovuto ricorrere al TAR (3 Dicembre 2024) per il disimpegno e le omissioni del Comune, ma ancor più assurdo che lo stesso comune resista in giudizio, perde la causa e viene condannato alle spese che però sono sempre pagate con denaro pubblico degli stessi cittadini.

In data 18 Giugno  2025 il TAR di Latina si è pronunciato sul ricorso presentato dai cittadini e dai comitati dei residenti del centro storico, condannando il Comune per inadempienza a precisi obblighi in tema di regolamentazione degli orari degli esercizi e delle attività commerciali, della musica e della viabilità.

Il Comune di Formia si era costituito in giudizio, contro i cittadini residenti, sostenendo che gli stessi non avevano interesse e quindi legittimità in quanto residenti in altre zone della città. Tale contestazione è caduta in quanto tutti i firmatari del ricorso, assistiti brillantemente dall’Avvocato Concetta Salzano di Minturno Scauri,  hanno dimostrato di essere residenti nella via abate Tosti. Si riporta integralmente la sentenza:

Così accertata la legittimazione a ricorrere sia del comitato “Torre d Mola” che

dell’associazione “IoAmoFormia”, il ricorso è fondato nel merito.

Le ricorrenti associazioni hanno documentato in atti, anche con documentazione

fotografica, la grave situazione in cui versa il quartiere di Mola nelle ore

serali, nei fine settimana e nei giorni festivi, con considerevoli disagi in termini di

inquinamento acustico e ambientale che ne deriva

Come rappresentato in fatto, con diffida inoltrata al Comune di Formia in data 19

luglio 2024, è stata richiesta l’adozione, da parte del Comune, delle necessarie

determinazioni volte alla cessazione immediata delle immissioni di rumore ovvero

alla limitazione delle stesse nelle soglie di tollerabilità, nonché l’adozione di

regolamenti disciplinanti orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali,

limiti di emissioni ed immissioni acustiche con indicazione di relative fasce orarie,

misure preventive finalizzate a limitare nelle aree interessate dalla cd. “movida” la

distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, ed ancora, la

predisposizione di un servizio di vigilanza per l’espletamento di attività di

controllo, con impiego di agenti che si adoperino, all’orario di chiusura degli

esercizi commerciali, anche a far disperdere e allontanare dalla strada comunale

persone che vi stazionano arrecando disturbo, prevedendo congrue sanzioni in caso

di violazione dei divieti assunti.

Avuto riguardo al quadro normativo sopra indicato (in particolare, gli artt. 7, 9, 10

  1. 00764/2024 REG.RIC.

e 14 della l. n. 447/1995 e gli artt. 76 e 78 della legge regionale n. 22/2019), il

comportamento omissivo posto in essere dal Comune, concretizzatosi nel non aver

adottato, a fronte della richiesta degli odierni ricorrenti, le dovute cautele ed i

necessari provvedimenti finalizzati a far cessare immediatamente le immissioni

intollerabili e le ulteriori situazioni pregiudizievoli lamentate, si palesa illegittimo.

Il Comune di Formia, a fronte di un’istanza in cui le ricorrenti associazioni hanno

rappresentato possibili gravi fenomeni di inquinamento acustico e ambientale a

danno dei residenti del quartiere, avrebbe dovuto, ai sensi del preciso disposto

normativo sopra delineato, avviare un’attività istruttoria, volta ad appurare la

fondatezza delle doglianze, anche attraverso sopralluoghi ed indagini sui livelli di

rumorosità per il tramite degli organismi competenti, e quindi porre in essere tutte

le misure regolamentari ed eventualmente sanzionatorie rientranti nella propria

potestà decisoria atte a garantire la cessazione delle immissioni acustiche e i

fenomeni di inquinamento ambientale ovvero la loro limitazione entro la soglia

della tollerabilità.

Per quanto rappresentato, il ricorso deve essere accolto con l’obbligo per il

Comune di Formia di dare documentato avvio all’attività procedimentale richiesta

con diffida del 19 luglio 2024, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione

o notificazione del presente provvedimento, con l’avviso che in mancanza si

procederà alla nomina di un commissario ad acta all’uopo incaricato.

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzio serbato

dall’amministrazione sull’istanza del 19 luglio 2024, con obbligo per il resistente

Comune di adempiere ai sensi di cui in parte motiva.

Condanna il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante p.t., al

  1. 00764/2024 REG.RIC.

pagamento, in favore degli enti ricorrenti, delle spese di lite che liquida nella

somma di € 2.000 (euro duemila) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con

l’intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente, Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

Comunicato stampa Comitato “Torre di Mola” – Associazione “Ioamoformia”

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