Anche nel 2023 è attivo l’APE Sociale, la misura grazie alla quale chi ha almeno 63 anni di età con un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni, e si trova in una delle condizioni previste dalla normativa, può richiedere l’anticipo pensionistico INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Prima la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023 (termine di maturazione dei requisiti). Poi il Decreto lavoro convertito in Legge ha definito per l’accesso le scadenze del 31 marzo, 15 luglio e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. A luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha invece aggiornato le FAQ fornendo le risposte alle domande più frequenti.
In questa guida aggiornata, spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona l’APE Sociale 2023, quali sono i requisiti, come richiederlo, le scadenze, qual è l’importo dell’assegno e le novità normative sulla pensione sociale.
COS’È L’APE SOCIALE?
L’APE Sociale è un anticipo della pensione a carico dello Stato italiano, che viene erogato dall’INPS a favore di specifiche categorie di persone che abbiano maturato, al momento della domanda, 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni in presenza di particolari condizioni. Le categorie che vi possono accedere sono solo: i lavoratori che svolgono mansioni gravose, gli invalidi civili almeno al 74 %, i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i caregiver.
Si tratta di un vero e proprio accompagnamento alla pensione – ecco perché “APE” che sta per “Anticipo PEnsionistico” – e funge da prestazione ponte tra la maturazione dei requisiti per il suo riconoscimento e la maturazione per la pensione di vecchiaia o anticipata, a seconda dei casi.
La misura è stata introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il 2017 e rifinanziata e prorogata negli anni successivi. L’ultimo rinnovo è quello della Legge di Bilancio 2023 che ha fissato il nuovo termine per la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2023. Non si tratta, dunque, di una misura strutturale, ma di uno strumento che viene prorogato di anno in anno per evitare l’applicazione tout court della Legge Fornero e aiutare determinati lavoratori anziani che, secondo le regole ordinarie, dovrebbero lavorare per altri anni. Si tratta infatti di uno “strumento di flessibilità in uscita”, insieme al sistema della pensione “a quote” – nel 2023 esiste Quota 103 e Opzione Donna che seguono la stessa logica di favore nei confronti di lavoratori anziani. Si differenzia dalla pensione anticipata ordinaria che altresì permette di uscire dal lavoro prima, ma è una misura strutturale che non ha bisogno di proroghe o rinnovi e che vi spieghiamo in questo focus.
Il Decreto lavoro convertito in Legge ha fissato per l’accesso all’APE Sociale, le scadenze del 31 marzo, 15 luglio e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’APE Sociale 2023 e tutte le caratteristiche della prestazione, aggiornate in base all’attuale normativa.
APE SOCIALE 2023 REQUISITI
Chi può richiedere l’APE Sociale? Puoi richiedere l’APE Sociale nel 2023 se entro il 31 dicembre 2023 rispetti i seguenti requisiti:
- al momento della domanda hai 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni (varia in base ai casi spiegati in seguito tra le condizioni ammesse);
- sei iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995;
- non hai raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia e non hai conseguito la pensione anticipata o altri trattamenti pensionistici (ad esempio, la pensione con Quota 103).
Inoltre devi trovarti in una delle seguenti condizioni:
- sei disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a patto che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto tu abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, e hai un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna). Nella Circolare INPS n. 62 del 25-05-2022 per il 2022, aveva chiarito che tali categorie potevano presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante;
- assisti da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e hai almeno 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
- hai una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, e hai minimo 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
- sei un lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna) e da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, svolgi una delle seguenti attività gravose, indicate nell’allegato 3 alla Legge di Bilancio 2022 (allegato 1 al messaggio Inps n. 274/2022). Questo elenco è stato confermato anche nella Legge di Bilancio 2023:
– Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate;
– Tecnici della salute;
– Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
– Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
– Operatori della cura estetica;
– Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
– Artigiani, operai specializzati, agricoltori;
– Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
– Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
– Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
– Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
– Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
– Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
– Conduttori di mulini e impastatrici;
– Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
– Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
– Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
– Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
– Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
– Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
– Portantini e professioni assimilate;
– Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
– Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.Si precisa inoltre che:
– Per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito contributivo si riduce a 32 anni.
– Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie appena citate è prevista un’ulteriore riduzione del requisito minimo contributivo pari a 1 anno per ciascun figlio e fino a un massimo di 2 anni. L’accesso all’APE Sociale potrà, quindi, avvenire in tali casi anche con almeno 30 anni di contributi.
I lavoratori che prestano attività lavorativa gravosa, per ottenere l’APE Sociale, devono però presentare domanda di riconoscimento dei requisiti come vi spieghiamo in questo approfondimento specifico.
IMPORTO MENSILE APE SOCIALE
L’anticipo pensionistico APE ha un importo mensile che non può superare 1.500 euro. L’agevolazione, infatti, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se questa è inferiore a 1.500 euro al mese, o è pari a 1.500 euro se è pari o maggiore di questa cifra.
Inoltre, la Circolare 62/2022 aveva già chiarito anche la particolarità inserita dalla Legge di Bilancio 2022 sugli operai agricoli, confermata dalla Legge di Bilancio 2023. Non è più necessario – ai fini della decorrenza del beneficio – computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV). Ciò vale se sono se avvenuti nell’anno in cui vi è stata la proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Conseguentemente, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non sarà necessario considerare non indennizzabili i 3 mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.
COME SI RICHIEDE L’APE SOCIALE
L’anticipo pensionistico APE Sociale deve essere richiesto all’INPS, tramite apposita domanda online, che lo eroga fino ad esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla misura di anno in anno. Per presentare la domanda APE Sociale 2023 devi, prima di tutto, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità, se possiedi già i requisiti previsti, puoi fare la richiesta vera e propria di APE Sociale.
Entrambe le domande devono essere presentate per via telematica, attraverso l’area dei servizi online INPS. La domanda di verifica dei requisiti è accessibile da questa pagina mentre la presentazione della domanda vera e propria è accessibile da questa pagina. Qui bisogna cliccare su Utilizza il servizio ed effettuare l’accesso usando le credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). A questo punto sarà visibile il modello di domanda APE sociale da compilare online. Dalla stessa pagina è anche possibile prendere visione delle domande frequenti (FAQ) relative alla prestazione, per ottenere ulteriori chiarimenti.
La domanda APE Sociale di riconoscimento delle condizioni di accesso può essere presentata sia dai soggetti che, nel corso dell’anno 2023, maturano requisiti e condizioni per richiederla che da coloro che li hanno maturati negli anni precedenti e non hanno fatto domanda, se ancora li possiedono.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
L’INPS comunica ai richiedenti che desiderano beneficiare dell’APE Sociale l’esito dell’istruttoria delle domande con diverse scadenze, in base al periodo di presentazione delle istanze. Con un apposita Circolare, l’INPS chiarirà i termini entro i quali l’Istituto dovrà comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica nel 2023. Vi aggiorneremo anche in tal senso.
COME VIENE EROGATO IL BENEFICIO E DECORRENZA
L’erogazione dell’anticipo pensionistico viene effettuata dall’Inps con rate mensili, per 12 mensilità, a favore dei beneficiari della prestazione. L’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e viene concessa fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
In ogni caso, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2023. Inoltre, dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Inoltre, è incompatibile con l’attività lavorativa eccetto che nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui, se svolta in forma dipendente o parasubordinata, o 4.800 euro lordi annui se svolta in maniera autonoma. La Circolare INPS n. 62 del 25-05-2022 aveva chiarito anche le compatibilità tra APE sociale, Reddito di Cittadinanza, Rem e ISCRO. Probabilmente, queste compatibilità saranno confermate anche per il 2023, ma per averne certezza bisognerà attendere le indicazioni ufficiali dell’INPS su cui vi aggiorneremo.
SCADENZA DOMANDA APE SOCIALE 2023
La Legge di Bilancio 2023 non modifica la normativa precedente relativa ai termini entro cui inviare le domande di APE Sociale, pertanto la richiesta di riconoscimento delle condizioni per accedere al beneficio va inviata entro il 31 marzo 2023 (istanza tempestiva) oppure entro il 15 luglio 2023 (istanza intermedia). Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2023) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. Quelle appena descritte sono le tre finestre temporali previste per l’APE sociale, fissate e confermate anche dal DDL inclusione sociale e accesso al lavoro che le ha uniformate alle date previste per la pensione lavoratori precoci.
RISORSE APE SOCIALE 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato per la proroga dell’APE Sociale:
- 64 milioni di euro per l’anno 2023;
- 220 milioni di euro per l’anno 2024;
- 235 milioni di euro per l’anno 2025;
- 175 milioni di euro per l’anno 2026;
- 100 milioni di euro per l’anno 2027;
- 8 milioni di euro per l’anno 2028.
Secondo gli esperti, saranno 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE Sociale in virtù della proroga disposta per il 2023 con la Manovra in vigore dal 1° gennaio.
FAQ APE SOCIALE 2023
L’INPS ha messo a disposizione degli utenti le risposte alle principali FAQ sull’APE Sociale 2023. Vediamo insieme, quali sono quelle più importanti:
1) VERSAMENTI VOLONTARI
Effettuazione dei versamenti volontari in corso di percezione dell’APE sociale. Si chiede di sapere se è possibile, in costanza di percezione dell’APE, di effettuare versamenti volontari per raggiungere il diritto alla pensione anticipata e poter, quindi, accedere ad essa prima della data prevista per la pensione di vecchiaia.
Risposta
Al punto 6 della Circolare n. 100 del 2017 è stato chiarito che durante il godimento dell’indennità di APE Sociale non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione. Ne consegue che il percettore di ape sociale che intenda incrementare la propria situazione contributiva al fine di perfezionare il requisito per l’accesso alla pensione anticipata può farlo sia svolgendo un’attività lavorativa nei limiti di reddito annuali stabiliti dalla legge ma anche effettuando dei versamenti volontari per i periodi non coperti da altra contribuzione nelle gestioni ove tale istituto sia previsto e ove ne sussistano le condizioni di legge.
2) CESSAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA DEL BENEFICIO
Scadenza naturale della prestazione. L’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento dell’età pensionabile. Riguardo alla questione delle lavoratrici con contribuzione mista che maturano l’età pensionabile nel periodo nel quale questa è ancora diversificata (per il 2017), in videoconferenza è stato affermato che qualora la lavoratrice abbia la contribuzione sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione con un’età anagrafica più bassa, si terrà conto di questa per la conclusione dell’APE. Stando alle indicazioni suddette, si porrebbe il problema nel caso in cui vi sia contribuzione FPLD e Gestione Pubblici e il requisito di contribuzione sia raggiunto nel FPLD. I tal caso la cessazione dell’APE avverrebbe all’età di 65 anni e 7 mesi e la contribuzione versata nella gestione ex-INPDP resterebbe fuori dal trattamento pensionistico e inutilizzabile qualora la pensione fosse conseguita alla fine del periodo di APE; ad evitare ciò, la lavoratrice si troverebbe per un periodo senza APE e senza pensione.
Risposta
L’ape sociale è un’indennità che, per espressa disposizione accompagna fino all’età pensionabile prevista dalla Legge n. 214 del 2011 (non alla pensione). Ora nei casi in cui il soggetto sia iscritto ad una sola delle gestioni interessate dal beneficio, essendo richiesta, tra i requisiti, un’anzianità contributiva minima di 30/36 anni, ne discende che il soggetto beneficiario, raggiunta l’età si ritroverà anche nelle condizioni per poter accedere alla pensione. Nel caso esposto la lavoratrice, raggiunta l’età pensionabile più bassa prevista nel FPLD, avrebbe comunque i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico. Non rimane senza pensione. Se intende valorizzare tutta la contribuzione dovrà attendere di raggiungere i requisiti previsti per un trattamento pensionistico in cumulo.
La cessazione del beneficio APE sociale all’età prevista per il raggiungimento della pensione di vecchiaia avverrà in via automatica oppure dovrà essere revocata dalla sede?
Risposta
Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita dall’operatore anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della Legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto il pagamento dell’APE Sociale ( salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.
Pensionamento anticipato e revoca del trattamento. Riguardo ai motivi di decadenza, il comma 183 dell’articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, prevede che il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI per il pensionamento anticipato, mentre il decreto, all’articolo 8, comma 2, stabilisce che il titolare dell’APE sociale decade dal diritto all’indennità, alla data di DECORRENZA del trattamento di pensione anticipato. Benché affermato già con Circolare n. 100, punto 4, si chiede conferma circa il fatto che la decadenza si applica solo dalla decorrenza della pensione, cosicché verrebbe garantito all’assicurato che la pensione possa essere erogata senza soluzione di continuità con l’APE, nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla maturazione dei requisiti.
Risposta
Si conferma che la decadenza opera dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
3) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Assegno sociale e APE Sociale. È possibile per un soggetto titolare di assegno sociale richiedere l’APE Sociale?
Risposta
Sì, un soggetto titolare di assegno sociale potrà effettuare la richiesta di APE Sociale, poiché non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, ma si precisa che l’eventuale erogazione del beneficio di APE Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, a seguito dell’eventuale riconoscimento del beneficio APE Sociale, l’assegno sociale competerà in misura ridotta, ovvero sarà revocato qualora l’APE provochi il superamento del limite reddituale massimo previsto in materia di assegno sociale.
È possibile per un soggetto beneficiario di APE Sociale richiedere l’assegno sociale?
Risposta
Sì, un soggetto beneficiario di APE Sociale potrà richiedere l’assegno sociale, poiché non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, ma si precisa che l’erogazione del beneficio APE Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, la domanda di assegno sociale sarà respinta qualora il soggetto beneficiario di APE Sociale superi il limite reddituale annuo massimo previsto in materia di assegno sociale, o, in caso contrario, la domanda di assegno sociale sarà accolta con un’erogazione prevista in misura ridotta.
Assegno ordinario di invalidità ed APE Sociale. L’Assegno Ordinario di invalidità civile è incompatibile con la titolarità di APE Sociale. Se nel corso del periodo 2017 2018 si perde la titolarità di AOI, si può fare richiesta di APE sociale?
Risposta
L’assegno ordinario di invalidità è una pensione. La Legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 180 ha stabilito che l’ape sociale non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. Si conferma pertanto che l’APE sociale non può essere concessa al titolare di AOI in quanto i due trattamenti sono incompatibili. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’APE sociale.
Indennizzo per cessazione attività commerciale e ape sociale. Come ci si deve comportare nel caso in cui un soggetto che ha inoltrato istanza di indennizzo commerciale abbia presentato, con esito positivo, domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale, e si vede, successivamente, comunicare l’accoglimento della domanda di Indcom?
Risposta
In attesa dello smaltimento delle giacenze, i soggetti che presentino domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’ape sociale e che sono in attesa di conoscere l’esito della domanda di indennizzo per cessazione attività commerciale, devono dichiarare, nella domanda, di NON essere titolari di indennizzo e, contestualmente, devono segnalare nel campo “note” l’eventuale presentazione di una domanda di indennizzo ancora non definita.
Trattamenti di disoccupazione/Asdi/Indennizzi per cessazione attività commerciale e APE Sociale. L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di ASDI, nonché con l’indennizzo per cessazione attività commerciale, “erogati per periodi per i quali è corrisposta l’APE sociale”. Ad avviso dell’Istituto il ricorrere di una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità alla data di accesso al trattamento, impedisce la concessione del beneficio e nelle ipotesi in cui il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella condizioni di poter richiedere un trattamento connesso allo stato di disoccupazione e presenti la relativa domanda, anche questa sarà rigettata in ragione dell’incompatibilità dell’APE sociale con le prestazioni a sostegno del reddito. Si chiede se non sia possibile un orientamento in base al quale il soggetto in godimento di una delle suddette prestazioni possa far richiesta di APE sociale – se in possesso di una delle condizioni diverse da quella di cui alla lettera a) – e di conseguenza, decadere dal godimento della prestazione già in essere.
Risposta
L’articolo 1, comma 182, Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità dell’ape sociale con i trattamenti di disoccupazione/ ASDI/ indennizzo per cessazione attività commerciale. Nulla è stato detto, nemmeno in sede di DPCM, in merito alla possibilità che i percettori dei suddetti trattamenti possano scegliere, in luogo del trattamento di cui godono, per l’ape sociale. D’altra parte, la ratio della norma sull’ incompatibilità è quella di non concedere l’ape sociale a quei soggetti che già godono di un trattamento, come nel caso dell’indennizzo per cessazione attività commerciale, che accompagna il beneficiario all’età pensionabile o, come nel caso dei trattamenti di disoccupazione, a quei soggetti che già godono di un trattamento a sostegno del reddito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Nuovi chiarimenti sono stati forniti in merito anche a decorrenza, requisiti e contributi, in questa pagina potete leggere tutte le risposte aggiornare alle FAQ sull’APE Sociale pubblicate dall’INPS.
DOCUMENTI PER APPROFONDIMENTI
Per ulteriori informazioni, mettiamo a tua disposizione i seguenti documenti:
- Legge di Bilancio 2023 (Pdf 1 Mb) – Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Allegato 1 (Pdf Kb) alla Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il nuovo elenco dei lavori gravosi;
- Circolare INPS n. 62 del 25-05-2022 (Pdf 157 Kb) sulle istruzioni per l’APE sociale nel 2022;
- Dossier INPS Legge di Bilancio 2023 (Pdf 379 Kb);
- Documento FAQ Ape sociale aggiornate (Pdf 474 Kb).
Fonte ticonsiglio.com – foto web
