Il Familiarista.it, il portale tematico di Giuffrè Editore realizzato per gli avvocati e i magistrati specializzati in diritto di famiglia, risponde alle domande dei lettori di Repubblica.it sui temi relativi a separazioni, divorzi, affidamento dei figli, successioni, rapporti patrimoniali, adozioni
Se il coniuge bisognoso non riceve l’assegno di mantenimento dall’ex, dal 1° gennaio 2016 lo pagherà lo Stato. Lo prevede un emendamento alla Legge di stabilità, approvata alla Camera ieri e oggi all’esame del Senato per il via libera definitivo. La modifica istituisce, in via sperimentale, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. La novità risponde all’esigenza, che in un periodo di crisi è divenuta emergenza, di supportare il coniuge debole che – a causa della facilità tutta italiana con cui si possono non pagare i propri debiti – spesso non riceve quanto pattuito dal giudice.
Come funziona. L’emendamento della deputata del Pd Gea Schirò prevede che il coniuge separato – se in stato di bisogno e titolare di un assegno di mantenimento non pagato dall’altro- possa presentare al Tribunale “più prossimo alla propria residenza” (sarà un decreto attuativo a individuare il Giudice competente) la domanda per ottenere dallo Stato il pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute e non percepite. Se, entro trenta giorni, il Tribunale approva la richiesta, la trasmette al ministero della Giustizia, che determina le modalità di erogazione degli importi. Lo Stato, poi, potrà rivalersi sul coniuge moroso.
In attesa dei decreti attuativi, si può supporre che alla domanda si debba allegare:
1) il provvedimento, anche provvisorio, con cui il Tribunale ha fissato l’assegno;
2) la documentazione attestante il mancato pagamento (dovrebbe essere sufficiente l’atto formale di intimazione al debitore del pagamento);
3) tutti gli elementi atti a dimostrare lo “stato di bisogno”.
Le criticità. L’idea che sta alla base dell’emendamento è sicuramente positiva, ma la sua attuazione pratica presenta più di una criticità. Non può essere condivisa, innanzittutto, la limitazione di fruibilità del Fondo al solo coniuge separato, con conseguente esclusione di quello divorziato – spesso più bisognoso di tutela- e soprattutto dei figli (siano essi nati dentro o fuori dal matrimonio). Nella scala di priorità del Legislatore, la tutela della prole non autonoma dovrebbe occupare un posto più alto rispetto a quella del coniuge. Peraltro l’anticipazione statale non spetterà neppure a tutti i titolari di un assegno di separazione ma solo a chi versa “in stato di bisogno” e, cioè, a chi può dimostrare non solo di non avere un reddito, anche minimo, ma anche di non poter assolutamente provvedere alle proprie esigenze-base di vita (casa, cibo, medicine).La necessità di questa valutazione apre la porta a un’ulteriore criticità: in un momento in cui si cerca di portare fuori dal sistema Giustizia, di per sé al collasso, il contenzioso, si aggiunge ai Tribunale un’altra competenza peraltro non agevole da gestire. Il tutto senza voler parlare del rischio di abuso: visto che sarà lo Stato ad anticipare gli assegni di separazione – salvo rivalsa, ma si sa che le rivalse raramente sono esercitate – non si può escludere, nella patria dei falsi invalidi e delle separazioni per motivi fiscali e per frodare i creditori, che qualche coppia non si accordi per ottenere una forma di sussidio non dovuto. Dopo i furbetti del quartierino, c’è il pericolo che compaiano quelli “dell’assegnino”.
*(avvocato specializzato in diritto di famiglia).
La Repubblica-cronaca

E nel caso di coppie di fatto con figli e con sentenza di mantenimento del tribunale vale lo stesso principio? non è che non essendo coppie unite da matrimonio son escluse?
Chi sa darmi una risposta?
Grazie.