Ho avuto negli ultimi tempi sollecitazioni insistenti ed adeguatamente motivate, da parte sia di amministratori locali che di titolari di imprese, principalmente operanti nel settore dell’agricoltura, in materia di istituzione dell’Area Contigua al PNALM e possibili effetti di ricaduta sull’impresa nei territori interessati, principalmente in Valle di Comino.
Prendo sicuramente atto delle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore alla Transizione Ecologica in occasione dell’approvazione di tale provvedimento il 20/04/2021, ai sensi dell’art. 32 della legge 394/91, nonché dell’intenzione di convocare “d’intesa con l’Ente Parco tutti gli Enti locali coinvolti”, dunque i Sindaci degli otto Comuni interessati: Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, e Vallerotonda. Ora lungi da me il voler ricordare come la strada per l’Inferno continui ad essere sempre lastricata di buone intenzioni, di tale sistema coordinato di intese ad oggi, ancora, non risulta traccia. Non vi è dubbio sul fatto che la normativa a base della possibilità di istituzione di un area contigua ad una zona protetta non preveda un obbligo in favore di tali intese, ma il fatto che un Ente quale la Regione Lazio ne abbia avvertito pubblicamente la necessità, di certo, a prescindere dai dettami formali, dimostra che tale necessità ha un suo sostrato materiale.
Infatti, una estensione per circa 14.000 ettari delle attribuzioni, competenze e poteri di un ente “gestore” della tutela ambientale sul territorio lascia non poche perplessità in ordine all’ esercizio della libera iniziativa economica, traducibile con la “libertà di impresa” tutelata dall’art. 41 della nostra Costituzione e meritevole di considerazione quanto i dettami ex articoli 9 e 32, i quali sarebbero alla base dell’emissione di tali provvedimenti, come del resto anche la legge 394/92 riporta nei suoi “Principi Generali” all’ art. 1.
Un esempio lampante di tale necessità di contemperamento di interessi potenzialmente opposti, è di certo rappresentato dalle tutele risarcitorie riguardanti i danni da fauna selvatica.
Secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione ad essere responsabile dei danni cagionati da animali selvatici è la Regione Lazio poiché essa è l’Ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. La Giunta Zingaretti dunque non può ignorare il nuovo orientamento della Cassazione dovendo dunque farsi carico di indennizzare coloro che hanno subito danni da animali selvatici.
Comunicato stampa
